IL TRIBUNALE Pronunciandosi sulla richiesta di convalida dell'arresto di Bicer Florin, nato a Bucarest il 24 aprile 1975 ha pronunciato la seguente ordinanza. Bicer Florin e' stato tratto in arresto il 30 settembre 2003 ad opera della Polizia stradale di Arezzo in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. 286/1998, in relazione al mancato allontanamento dal territorio nazionale in violazione dell'ordine impartitogli dal Questore di Roma in data 9 settembre 2003; Rilevato che il difensore dell'arrestato si e' opposto alla convalida chiedendo termine a difesa che deve essere sollevata d'ufficio, ravvisandosi profili di incostituzionalita' della previsione di cui all'art. 14, comma 5-quinquies d.lgs. 286/1998, la questione di legittimita' della predetta norma con riferimento al disposto di cui all'art. 13 della Costituzione: che, essendo chiamato questo giudice a decidere sulla convalida dell'arresto, la rilevanza della questione e' in re ipsa; che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione devono svolgersi le considerazioni che seguono; O s s e r v a Il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del decreto legislativo 286/1998 sanziona la condotta del cittadino straniero che, dopo essere stato raggiunto da decreto prefettizio di espulsione e da ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato entro cinque giorni a mente dell'art. 14, comma 5-bis predetta legge, si trattenga, in violazione di tale ordine, senza giustificato motivo nel territorio stesso. La pena prevista e' quella dell'arresto da sei mesi ad un anno. Discende dalla natura di reato contravvenzionale dell'anzidetta fattispecie l'impossibilita' di applicazione di qualsiasi misura cautelare personale ai sensi degli artt. 272 e seguenti c.p.p., non essendo operativa neppure la deroga prevista, a prescindere dai limiti di pena ma per i soli delitti, dall'art. 391, quinto comma, ultima parte, del codice di rito. Si viene dunque a realizzare una situazione per la quale alla privazione della liberta' personale operata dalla polizia giudiziaria in forza dell'obbligatorieta' dell'arresto previsto dall'art. 14, comma 5-quinquies d.lgs. 286/1998, non puo' mai conseguire l'applicazione di una misura coercitiva da parte dell'autorita' giudiziaria. Viene allora in rilievo la questione circa la conformita' al dettato costituzionale della previsione normativa in parola. Il contrasto appare riferibile all'art. 13 della Carta costituzionale, laddove, dopo la preliminare enunciazione del fondamentale principio della inviolabilita' della liberta' personale e dell'inammissibilita' di qualsiasi forma di detenzione, ispezione o perquisizione personale che non intervenga per atto motivato dell'autorita' giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge, ammette e regolamenta le ipotesi in cui, in casi eccezionali di necessita' ed urgenza tassativamente indicati dalla legge, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori nelle anzidette materie, provvedimenti che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorita' giudiziaria per la convalida, in difetto della quale i provvedimenti stessi si intendono revocati e restano privi di ogni efficacia. L'impianto della norma costituzionale in parola configura dunque un sistema in cui viene riconosciuto alla polizia giudiziaria un potere in materia di restrizione della liberta' personale esercitato in via meramente anticipatoria e di supplenza, e per i soli casi eccezionali di necessita' ed urgenza, rispetto a quello riconosciuto in via ordinaria ed esclusiva all'autorita' giudiziaria. Il provvedimento della polizia giudiziaria pertanto e' destinato sin dall'inizio ad essere superato e sostituito dall'atto di convalida dell'autorita', giudiziaria in temporanea vece della quale la stessa ha agito. Se cosi' e', non puo' che risultare dubbia la legittimita' costituzionale di una norma come l'art. 14, comma 5-quinquies che impone alla polizia giudiziaria l'adozione di un provvedimento restrittivo della liberta' personale in un'ipotesi di reato in cui mai l'autorita' giudiziaria potrebbe, per le ragioni sopra esposte, applicare una misura cautelare personale. Viene dunque ad infrangersi in questa situazione il nesso di strumentalita' e provvisorieta' che secondo il dettato costituzionale deve legare il potere della polizia giudiziaria e quello dell'autorita' giudiziaria venendosi a configurare in favore della prima, anziche' un potere precautelare, un potere autonomo di restrizione della liberta' personale che e' insuscettibile di conferma da parte della seconda, vincolata dal vigente sistema normativo in materia di limiti all'applicazione di misure cautelari personali alla remissione in liberta' dell'arrestato. Per tali motivi, in presenza di seri dubbi in ordine alla legittimita' della norma in esame, la stessa deve essere rimessa al vaglio della Corte costituzionale. Dovendosi, secondo legge, sospendere il presente procedimento, deve essere immediatamente disposta la remissione in liberta' dell'arrestato in mancanza di adeguato titolo detentivo.